Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e di rinnovo di licenze di pilotaggio

REGOLAMENTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI RILASCIO E DI RINNOVO DI LICENZE DI PILOTAGGIO

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l’adozione dei Regolamenti JAR–FCL (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing), d’ora in avanti denominati Disposizioni JAR–FCL, emanati dalle Joint Aviation Authorities (JAA) e concernenti le licenze di pilotaggio di velivolo e di elicottero.

Art. 2

Le disposizioni JAR–FCL 1 e JAR–FCL 2 disciplinano rispettivamente il conseguimento, il mantenimento in esercizio ed il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni per piloti di velivolo (JAR–FCL1) e di elicottero (JAR–FCL2) e stabiliscono i programmi e le modalità relative all’addestramento ed agli accertamenti di idoneità per il loro conseguimento.
Le disposizioni
JAR–FCL 3 disciplinano i requisiti di idoneità fisica e mentale per conseguire, mantenere e rinnovare una licenza nonché le modalità e gli organismi per gli accertamenti di idoneità medica.
Il presente regolamento fa riferimento alla versione delle disposizioni JAR-FCL1, JAR-FCL2 e JAR-FCL3 comprensiva degli emendamenti adottati dalle JAA alla data del 31 dicembre 1999.

Art. 3

Il presente regolamento non riguarda gli attestati, le licenze e le abilitazioni aeronautiche, anche di pilotaggio, non previste dalle disposizioni JAR–FCL, che continuano ad essere disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988 n. 566 e dal Decreto del Ministro dei Trasporti n.467/T del 25 giugno 1992, salvo quanto disposto al quarto comma del presente articolo.
Resta comunque fissato al compimento del sessantesimo anno di età il limite massimo per l'esercizio delle attività consentite ai titolari di licenze professionali impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica, limitatamente al sorvolo del territorio italiano, ai titolari di licenze professionali conseguite all'estero impiegati da operatori non nazionali di trasporto aereo di linea e non di linea.
Le disposizioni JAR-FCL 3 (Parte medica) si applicano anche alle licenze ed attestati non disciplinati dalle disposizioni JAR-FCL 1 e JAR-FCL 2.

Art. 4

Le licenze conseguite in conformità alle disposizioni JAR–FCL, d’ora in avanti denominate licenze JAR–FCL, sono rilasciate dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Le attività consentite ai titolari di licenze JAR–FCL sono disciplinate dalle disposizioni JAR–FCL.

Art. 5

Dal 1° gennaio 2001 i titolari di licenze JAR–FCL rilasciate da uno Stato membro JAA sono autorizzati a pilotare velivoli o elicotteri immatricolati in Italia, qualora sia assicurata reciprocità di trattamento ai titolari di licenze JAR–FCL rilasciate in Italia.

Art. 6

Le licenze, abilitazioni e certificati medici rilasciati anteriormente al 1° gennaio 2001 in base al DPR 1° novembre 1988 n. 566 continuano ad essere validi secondo tali norme ma a decorrere dalla medesima data il mantenimento in esercizio ed il rinnovo di tali licenze, abilitazioni e certificati medici devono effettuarsi in conformità alle disposizioni JAR–FCL.

Art. 7

Gli aspiranti al conseguimento o i titolari di licenze JAR–FCL, per l’esercizio delle attività consentite, devono essere in possesso di un certificato di idoneità medica rilasciato in conformità alle disposizioni JAR–FCL 3 ed attinente alla licenza posseduta o che si vuole ottenere.

Art. 8

I titolari di licenze di pilotaggio di velivolo o di elicottero rilasciate ai sensi del DPR 18 novembre 1988 n.566 a decorrere dal 1° gennaio 2001 possono chiedere di ottenere l’equivalente licenza JAR–FCL purché soddisfino le condizioni stabilite nelle specifiche disposizioni JAR–FCL 1, JAR-FCL 2 e JAR–FCL 3.

Art. 9

I titolari di licenze di pilotaggio di velivolo o di elicottero rilasciate ai sensi del DPR 18 novembre 1988 n. 566 che non soddisfino i requisiti di idoneità medica di cui alle disposizioni JAR–FCL 3 sono autorizzati a continuare ad esercitare le attività consentite dalla loro licenza.

Art. 10

Il formato ed il modello di licenza JAR–FCL deve essere conforme alle specificazioni contenute nelle disposizioni JAR–FCL.

Art. 11

Le licenze JAR–FCL hanno validità di cinque anni. Tuttavia l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile si riserva la facoltà di rilasciare una nuova licenza anche durante il periodo di validità:
- dopo il rilascio o la rinnovazione di una abilitazione;
- per esaurimento degli spazi riservati alle vidimazioni;
- per motivate ragioni amministrative;
- in occasione della vidimazione presso altri Stati JAA relativa al mantenimento in esercizio di un’abilitazione.

Art. 12

Le disposizioni JAR–FCL relative alla conversione ed alla convalida di licenze rilasciate da uno Stato non aderente alle JAA si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 13

Le imprese titolari di licenza per scuola di pilotaggio, rilasciata ai sensi dell’art. 788 del Codice della Navigazione e limitata all’effettuazione di corsi di istruzione teorico-pratica per il conseguimento delle licenze di pilota privato di velivolo o di elicottero, possono continuare a svolgere la loro attività sino alla scadenza della licenza ma per i corsi che iniziano successivamente al 1° ottobre 2000 possono attenersi ai programmi di addestramento contenuti nelle disposizioni JAR–FCL.
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile definisce le condizioni che devono essere soddisfatte dai titolari di licenza per scuola di pilotaggio di cui al comma precedente, che intendano proseguire la loro attività oltre la scadenza, ovvero delle imprese, anche individuali, che intendano impartire addestramento limitato ai corsi di istruzione teorico-pratica per il conseguimento di licenza di pilota privato di velivolo o di elicottero.

Art. 14

I titolari di licenza per scuola di pilotaggio, rilasciata ai sensi dell’art. 788 del Codice della Navigazione ed estesa all’abilitazione al volo strumentale o alle licenze professionali, a decorrere dal 1° gennaio 2001 devono ottenere l’autorizzazione ad operare in conformità alle disposizioni JAR–FCL dimostrando di essere in possesso dei requisiti di esercizio ivi previsti per l’approvazione come FTO (Flying Training Organization). Tuttavia per i corsi che iniziano successivamente al 1° ottobre 2000, possono, nei limiti delle attività autorizzate dalla licenza, attenersi ai programmi di addestramento contenuti nelle disposizioni JAR-FCL. Il riconoscimento di tali corsi è subordinato all'ottenimento dell'approvazione come FTO.

Art. 15

I Centri Operativi di Addestramento al Volo (COAV) che sono autorizzati in base alle vigenti disposizioni ministeriali ad impartire addestramento per il conseguimento di abilitazioni per tipo di velivolo o di elicottero a decorrere dal 1° gennaio 2001 devono ottenere l’autorizzazione ad operare in conformità alle disposizioni JAR–FCL dimostrando di essere in possesso dei requisiti di esercizio ivi previsti per l’approvazione come TRTO (Type Rating Training Organization).

Art. 16

Le scuole di pilotaggio ed i COAV già operanti secondo le norme vigenti e coloro che intendano conseguire l’autorizzazione ad operare come FTO o come TRTO in base alle disposizioni JAR–FCL possono presentare la relativa richiesta a decorrere dal 1° ottobre 2000 all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Art. 17

Tutti i corsi di istruzione per il conseguimento di licenze e abilitazioni iniziati prima del 1° gennaio 2001 in base alle vigenti norme possono proseguire fino al loro completamento, accertamenti di idoneità inclusi, al più tardi fino al 30 giugno 2002 per i velivoli e fino al 31 dicembre 2002 per gli elicotteri.

Art. 18

L’effettuazione delle prove teoriche e delle prove pratiche per il conseguimento di una licenza JAR–FCL deve avvenire in conformità alle disposizioni JAR–FCL.
Le prove teoriche per il conseguimento della licenza di pilota di linea e dell’abilitazione al volo strumentale possono essere effettuate in lingua inglese.
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile può designare per l’effettuazione delle prove pratiche persone estranee all’Ente stesso quali esaminatori purché in possesso dei requisiti fissati nelle disposizioni JAR–FCL.
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile stabilisce le modalità per la designazione e per la concessione dell’autorizzazione di cui al comma precedente.

Art. 19

Non possono conseguire, mantenere in esercizio o rinnovare licenze JAR–FCL coloro che non rispondono più ai requisiti fissati nelle disposizioni JAR–FCL e che abbiano violato ripetutamente le medesime disposizioni.